No al danno esistenziale al proprietario del cane investito
Secondo la Cassazione, ordinanza n. 26770, il padrone del cane investito non ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ma ha diritto ad ottenere esclusivamente il ristoro dei danni patrimoniali, legati in via esclusiva al costo per le cure dell’animale.
La Suprema Corte ritenendo inammissibile il ricorso depositato da un padrone, per il mancato riconoscimento, in primo e secondo grado di giudizio, del danno esistenziale, ha stabilito che il proprietario ha diritto di ottenere il risarcimento esclusivamente per danno patrimoniale, senza riconoscere alcunché per il danno morale e psicologico conseguente al patimento per il ferimento del proprio animale.
L’ordinanza in oggetto conferma la sentenza n. 14846 del 2007, con la quale era stata esclusa la rilevanza del danno patito per le conseguenze dannose derivanti al proprio animale a seguito di incidente, ferimento o investimento.
Ricordando che il danno esistenziale si sostanzia in un danno arrecato all’esistenza, che comporta un peggioramento della qualità della vita, ci chiediamo in quale modo possa escludersi un simile danno per un padrone che perde o vede soffrire il proprio animale!