Non esistono razze in assoluto pericolose: basta una giusta educazione
Nessuno può negare che nel nostro Paese, così come in tutto il Mondo, le aggressioni ad opera di cani sono sempre esistite ed esistono tutt’ora, ma esse rappresentano solo una minima percentuale se rapportate al numero complessivo dei quattrozampe che vivono nelle famiglie italiane.
Non esistono razze o cani pericolosi, ma tutto dipende dall’educazione che hanno ricevuto, dal contesto in cui crescono e vengono allevati e dalle caratteristiche del singolo esemplare: se non ricevono una giusta educazione e un corretto addestramento, possono risultare aggressivi ed essere, di conseguenza, ritenuti pericolosi.
Introduzione della “lista delle razze pericolose”
Nel 2006 l’allora Ministro Livia Turco tramite l’ordinanza sulla “tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani“, introdusse un elenco di 17 razze considerate pericolose, a seguito dello scalpore mediatico suscitato da alcune aggressioni di cani nei confronti dell’uomo.
Questo provvedimento suscitò numerose critiche e i più ferventi detrattori furono gli addetti ai lavori, veterinari, educatori cinofili e allevatori, i quali sostenevano che non esistesse alcuna correlazione scientifica tra razze e aggressività.
Abolizione della “lista delle razze pericolose”
Già nel 2009, tramite l’ordinanza del 23 marzo a firma del Sottosegretario alla salute Francesca Martini venne cancellata la lista di razze pericolose introdotta nel 2006.
Nel nuovo provvedimento si specifica che l’ordinanza del 2006 “non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla lettura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza a una razza o ai suoi incroci“.
Ordinanza del 13 luglio 2016 sull’abolizione della lista razze pericolose
Attualmente è in vigore l’ordinanza del 13 luglio 2016, la quale nel ricalcare pedissequamente il contenuto del Decreto Martini, affida il ruolo centrale di prevenzione ai veterinari, i quali si rendono promotori dell’educazione dei cani di razze considerate più impegnative.
I veterinari, in definitiva, dovranno segnalare alle Asl territorialmente competenti le situazioni a rischio per la salute Pubblica; gli animali soggetti di queste segnalazioni verrano iscritti nel Registro dei cani morsicatori e i padroni saranno obbligati a stipulare un’ assicurazione di responsabilità civile.
La Lista delle Razze pericolose introdotta con il Decreto Livia Turco nel 2006 viene ancora tenuta in considerazione da alcune compagnie di Assicurazione nella stipula di Polizze di Responsabilità Civile, nonostante la sua abrogazione nel 2009 con il Decreto Martini.
Tratti salienti dell’Ordinanza del 13 luglio 2016
- Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.
- Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
- Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonchè sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. - E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
- I comuni e i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato “patentino“,
- Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale
- A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono … quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi.