E’ possibile vietare l’ingresso ai cani nei locali pubblici? Questa è la domanda che si pongono molto spesso i proprietari di animali. Per rispondere a questo quesito è necessario sapere cosa dice la legge. Innanzitutto bisogna ricordare che sono considerati luoghi pubblici quelli fruibili dal pubblico appunto e di proprietà del demanio dello Stato. Inoltre sono da considerarsi fruibili, o aperti al pubblico, i luoghi anche di proprietà privata che sono accessibili al pubblico secondo le regole del proprietario o gestore.
Animali in luoghi pubblici: si o no?
Il Regolamento di Polizia veterinaria prevede che i cani possono essere introdotti nei luoghi pubblici solo se sono tenuti al guinzaglio o se muniti di museruola, che deve essere indossata su richiesta della Pubblica Autorità. Il ministero della Salute ha stabilito che è consentito l’accesso agli animali in bar e ristoranti solo se gli stessi siano muniti di museruola e guinzaglio e a condizione che il cane non entri in contatto con gli alimenti, rimanendo quindi il divieto di introdurre animali in zone nelle quali si ha preparazione o manipolazioni di alimenti, come le cucine.
Con le due note n. 11359/2017 e n. 23712/2017, il Ministero ha specificato che all’interno- ma anche all’esterno- degli esercizi di vendita di alimenti, possono essere predisposti locali in cui accogliere gli animali è nel caso in cui esistano regolamenti locali che non vietino l’ingresso degli animali negli spazi di vendita, l’esercente deve garantire che gli animali non possano entrare in contatto con gli alimenti.
Preme sottolineare che il gestore può sempre decidere di non consentire l’accesso agli animali, ma è sempre opportuno informarsi sull’esistenza di specifici regolamenti comunali attraverso i quali i Comuni possono imporre che i gestori, nel caso in cui volessero vietare l’ingresso ai cani, ottengano un’autorizzazione specifica per tale divieto.