Incidenti stradali e cani randagi: il Comune non è più responsabile
La domanda che molti si pongono è che colpa ha il Comune se un cane randagio attraversando una strada provoca un incidente stradale?
La Cassazione ha stabilito che per l’incidente con cani randagi il Comune non è più responsabile.
La nuova direttiva impone che se un cane attraversa la strada e, nel fare ciò, provoca un incidente stradale con danni alle auto, il Comune risarcisce solo se quello specifico animale randagio era già stato segnalato alle autorità come pericoloso per il traffico.
La decisione prende le mosse dall’osservazione che non è possibile avere un controllo del territorio capillare da parte dell’Asl e da parte del comune, che per legge avrebbero l’obbligo di controllare il territorio e fungere da “accalappiacani”: ma gli stessi non possono avere il dono dell’ubiquità, dal momento che il fenomeno del randagismo è così diffuso da non permettere ai soggetti preposti di svolgere puntuali e tempestivi interventi.
Di conseguenza per gli incidenti provocati da cani randagi il Comune non è più responsabile se manca la prova del comportamento colposo dell’amministrazione e che proprio quello specifico cane randagio andava catturato.
L’automobilista per ottenere il risarcimento deve provare “specificatamente che la cattura e la custodia dello specifico cane randagio che ha provocato il danno era possibile e che l’omissione di tali condotte sia derivato da un comportamento colposo dell’amministrazione locale, ad esempio perché c’erano state specifiche segnalazionidella presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e ciò nonostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura“.