Da poco è entrato in vigore il nuovo Dpcm. Oipa spiega cosa possiamo fare con i nostri cani, gatti, cavalli e con gli altri amici di casa.

7 Novembre 2020 di Ilaria Aceto

Il 6 novembre è entrato in vigore il nuovo Dpcm anti COVID-19 che sarà valido fino al 3 dicembre e ci stiamo tutti chiedendo cosa sia permesso e cosa non sia permesso fare con i nostri pelosi. Possiamo portare il nostro cane a fare una passeggiata? Sarà necessaria l’autocertificazione? Possiamo andare a trovare i nostri amici di casa dal veterinario? Possiamo andare dal cavallo in maneggio? Per rispondere a tutti queste domande, OIPA Italia Onlus ha stilato un prontuario che vi proponiamo.

Innanzitutto, vige il il diritto di provvedere alle cure, mantenimento e benessere del proprio animale tenuto a scopo d’affezione, di qualsiasi specie (compresi volatili, maiali e galline). Tuttavia, lo spostamento va motivato con un’autocertificazione ed eventualmente anche con la documentazione che provi quanto dichiarato. E ovviamente possiamo portare il nostro animale dal veterinario, sempre motivando lo spostamento con autocertificazione e, al ritorno, con certificazione del vet.

Ma ecco alcune indicazioni più specifiche:

Cani:

Com’era accaduto durante il primo lockdown, è possibile portare i nostri cani a passeggiare, in quanto il loro benessere rimane una priorità. Ma è necessaria anche l’autocertificazione? Nelle zone ad alto rischio, ovvero le zone rosse, l’autocertificazione (scaricabile qui) è sempre richiesta, a qualsiasi orario, per uscire con il proprio cane. Nelle altre zone, invece, è necessaria solo tra le 22 e le 5.

Se abbiamo un cane in cura dal veterinario, possiamo andare a trovarlo. Tuttavia, è necessario portare con sé un’autocertificazione che motivi questa necessità, allegando anche una certificazione rilasciata dal veterinario.

Infine, poiché le circolari del Ministero della Salute emanate l’8 aprile e il 15 maggio 2020 garantiscono che l’assistenza agli animali è necessaria per garantire il loro benessere, è possibile (sempre muniti di autocertificazione):

  • Continuare a svolgere attività di volontariato presso i rifugi;
  • Accudire il cane di quartiere/ libero. In questo caso, è bene portare con sé un documento che testimoni la nostra attività, come una nomina tutor oppure un’ordinanza di rimessione cane sul territorio.

Gatti:

Come nel caso dei cani, è possibile far visita ai nostri gatti se questi sono ricoverati da un veterinario, portando con sé un’autocertificazione e una certificazione rilasciata dal veterinario stesso.

Per quanto riguarda le colonie feline, rimane la possibilità di spostarsi per accudirle. Bisogna però prendere alcune precauzioni:

  • Se la colonia si trova in una proprietà privata, è necessario portare con sé una dichiarazione dalla proprietà che attesti che siamo incaricati di seguire la colonia felina in questione;
  • Se la colonia non è riconosciuta, invece, si può presentare domanda di riconoscimento e/o munirsi di documentazione che provi l’esistenza della colonia.

Cavalli:

Possiamo continuare a recarci in maneggio per accudire il nostro cavallo (o equide) e garantirgli il movimento necessario. Ogni struttura potrà organizzare autonomamente l’accesso.

Sterilizzazione di animali randagi:

A livello generale, i volontari possono continuare a richiedere la sterilizzazione di animali randagi, volta a contenere il randagismo. Tuttavia, nelle regioni ad alto rischio è possibile che questo servizio subisca interruzioni o rallentamenti a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Per qualunque dubbio lo sportello legale dell’Oipa rimane a disposizione. Potete contattarlo all’indirizzo email:  sportellolegale@oipa.org.

Rimane comunque un grande dubbio: come compilare correttamente l’autocertificazione? Ci viene in aiuto Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), che ha stilato un breve vademecum:

  1. Quale casella barrare? In realtà, spiega Enpa, le caselle da barrare sono due: quella che riporta “motivi di salute” e la terza casella “altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio”;
  2. Specificare il motivo dello spostamento: nell’apposito spazio specificare l’attività di cura degli animali per la quale ci stiamo spostando, allegando una copia del libretto sanitario/chippatura animali da reddito o di un altro documento che ne attesti l’esistenza e la proprietà;
  3. Per sicurezza, nello spazio che riporta “in merito allo spostamento, dichiara inoltre che” possiamo aggiungere che lo spostamento è causato da motivi di salute e di situazioni di necessità: infatti, una nota del Ministero della Salute prevede che  “L’accudimento e la cura degli animali di cui si ha la detenzione/la proprietà/la responsabilità sono essenziali per garantirne la salute e il benessere, quindi, coloro che si occupano di animali […] devono continuare ad assicurarne la salute ed il benessere. Gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto questi si intendono estesi anche alla sanità animale” (nota Ministero della Salute 011185-15/05/2020-DGSAF-MDS-P).

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