Oltre 800 euro di multa a un albergatore colpevole di aver negato una stanza a una donna non vedente poiché accompagnata dal proprio cane guida.

15 Settembre 2016 di Redazione

La notizia, alcune settimane fa, aveva fatto scalpore: un albergatore di San Giuliano, dell’hotel Saint Gregory Park, aveva rifiutato la stanza a una donna non vedente, in quanto accompagnata dal suo cane guida. Per giustificare il proprio gesto, l’uomo ha spiegato che la sua struttura è vietata a tutti i tipi di animali e che, di conseguenza, non avrebbe potuto fare un’eccezione.

Quello che evidentemente non sapeva è che esiste una legge (L. n. 34/1974) che indica chiaramente come un cane guida possa entrare in qualsiasi esercizio aperto al pubblico. Oltre a un sit-in di protesta davanti all’hotel, organizzato dall’associazione Blindsight Project, l’albergatore si è visto anche recapitare una multa di 883 euro per il proprio divieto.

In particolare, la legge specifica che un cane guida:

  • può entrare in qualunque esercizio aperto al pubblico
  • è escluso dai divieti relativi al non permettere l’accesso degli animali in spiaggia, parimenti ai cani destinati “al salvamento”
  • è in genere esonerato dall’obbligo di portare la museruola a meno che non sia richiesto in una data situazione (Ordinanza Min. tutela pubblica da aggressioni di cani)
  • è esonerato dall’obbligo di avere al seguito paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni
  • è esonerato dal pagamento del biglietto per i mezzi pubblici
  • può accompagnare il non vedente anche su traghetti e aerei, in Italia e all’estero (Reg. CE n. 1107/2006)
  • può viaggiare alloggiato sul sedile posteriore insieme al non vedente, in quanto “animale domestico di indole particolarmente tranquilla e come tale adeguata alle incombenze cui esso è appositamente addestrato”, senza che ciò costituisca in alcun modo violazione dell’art. 169 c. 6 del Codice (Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 653/2004).
  • rappresenta gli “occhi” per il non vedente e quindi non deve essere allontanato dal diversamente abile visivo che accompagna. In qualità di cane da lavoro non deve essere disturbato/aggredito. (L. 67/2006).

 

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