Cane morde un bambino? La Cassazione conferma: “non è sempre colpa del prorietario” .
Nonostante quanto disciplinato dall’Articolo 2052 Codice Civile secondo il quale “Il proprietario di un animale (…) è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”, incombendo dunque un obbligo di vigilanza in capo al padrone, la Corte di Cassazione ha escluso, in determinati casi, la responsabilità del padrone per danni provocati dall’animale.
Cane morde bambino: la vicenda
La Surema Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il Giudice di Pace di Castelvetrano aveva condannato per lesioni personali colpose la proprietaria del cane dopo che il cane ha morso la gamba di un bambino. La proprietaria nel suo ricorso in Cassazione ha però evidenziato che la lesione era avvenuta in presenza di “caso fortuito”: il cane ha morso si il bambino, ma solo dopo che quest’ultimo gli aveva schiacciato la coda con la sua bicicletta.
Un dettaglio che la Cassazione ha rilevato essere di fondamentale importanza. E difatti “se è pur vero che la posizione di garanzia che grava sul detentore del cane copre anche i comportamenti imprudenti altrui ( nel caso di specie il bambino che con la bici ha schiacciato la coda del cane) e che la colpa della vittima che ponga in essere un comportamento imprudente può al più concorrere con quella del garante, ma non elide quest’ultima – si legge nella sentenza – va tuttavia osservato come nel caso di specie ci si trovi di fronte ad evenienza caratterizzata da assoluta abnormità ed eccentricità, che andava comunque presa in considerazione e che non poteva ritenersi tout court irrilevante”.
Non si può prescindere, infatti, dal fatto che in capo ai genitori vige un obbligo di sorveglianza sui figli minori, sorveglianza che nel caso di specie è venuta meno.
Questa sentenza della Cassazione fissa un principio di diritto importantissimo a tutela di tutti quei padroni che sono chiamati a rispondere delle lesioni provocate dal proprio cane anche in presenza, come nel caso di specie, di una corresponsabilità del danneggiato.