Non si può vietare di somministrare cibo ai cani randagi
Qualche giorno fa abbiamo parlato del divieto introdotto dal Sindaco del comune di Carinaro, in provincia di Caserta di nutrire gli animali randagi. Orbene la motivazione alla base del provvedimento, e cioè la tutela dell’interesse pubblico perseguito tramite il divieto di dare cibo ai cani randagi , di evitare rischi igienico-sanitari, non può essere sufficiente, essendo tale bene già tutelato da altre norme. Con l’ordinanza cautelare numero 958/2018 il Tar Campania ha stabilito che i cani randagi hanno diritto di mangiare e il sindaco non può impedire ai cittadini di alimentarli: è stata così disposta la sospensione dell’ordinanza del Sindaco di Carinaro.
Le motivazioni del Tar
Per il Tar vietare di nutrire i cani randagi comporta il serio ed attuale pericolo che gli animali muoiano di inedia. Inoltre, l‘interesse pubblico perseguito dall’ordinanza ora sospesa, deve essere identificato, non nel divieto di dar da mangiare ai cani randagi, ma nell’esigenza di evitare che si verifichino situazioni pericolose dal punto di vista igienico-sanitario, come per esempio l’abbandono di avanzi lunga la strada; si ricorda che però tale comportamento è già previsto e punito come illecito da norme speciali che si pongono già a tutela dell’interesse pubblico che l’ordinanza pretendeva di tutelare tramite il divieto di somministrazione di cibo ai randagi.
Il Tar ribadisce che la pratica di cibare gli animali randagi è lecita, purché, vengano poi rimossi i contenitori usati per sfamare i poveri animali, così da tutelare la salute pubblica e il rispetto delle norme igieniche.
In attesa del giudizio di merito, l’ordinanza resta quindi sospesa.