Eccovi un riassunto di tutto ciò che la Legge stabilisce per i proprietari di cani. 

15 Gennaio 2020 di Vanessa Amati

Eccovi un riassunto di tutto ciò che la Legge stabilisce per i proprietari di cani.

Cani e iscrizioni anagrafe canina Legge n. 281/1991

Ogni cane presente su territorio deve essere iscritto all’Anagrafe canina mediante un MICROCHIP inserito dal Veterinario. Si tratta di un metodo indolore che ha sostituito il tatuaggio: dal 1 gennaio 2004, in base al Regolamento CE n. 998/2003, che ha istituito il passaporto per gli animali da compagnia (cani, gatti e furetti), ogni cane deve essere identificato con microchip. Il tatuaggio è valido qualora applicato prima del 1 gennaio 2004 e sia ben leggibile.
Un numero corrisponde ad un proprietario / detentore e, quindi, serve per identificare l’appartenenza del cane. A livello comunitario, l’identificazione è necessaria per prevenire traffico illecito di animali da compagnia e individuare animali portatori di malattie trasmissibili (es. rabbia). La legge nazionale e le leggi regionali prevedono l’obbligo di iscrizione del cane, anche se posseduto temporaneamente e l’obbligo di comunicare le variazioni: la cessione a qualsiasi titolo, il decesso e lo smarrimento.
L’iscrizione può essere fatta dal veterinario ed è compito della Polizia Locale e delle Guardie Zoofile controllare l’eventuale inadempimento.

Documenti necessari per il cane

La Normativa sanitaria, il Regolamento di Polizia Veterinaria, il DPR n. 320/54 e la Normativa internazionale, nate per l’esigenza di prevenire la trasmissione di malattie infettive tra animali e tutelare la salute pubblica stabiliscono che i principali documenti necessari per i cani sono:
1) LIBRETTO SANITARIO (contenente le vaccinazioni e richiami)
2) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AD ANAGRAFE CANINA
3) CERTIFICATO che attesti lo stato di buona salute rilasciato da veterinario o Asl, pochissimo tempo prima della partenza
4) PASSAPORTO EUROPEO DEL CANE e di altri animali domestici.
Si sottolinea che in Italia la vaccinazione antirabbica non è obbligatoria mentre è necessaria se ci si reca in territori al confine con la Francia, la Svizzera, l’Austria e la Slovenia. Alcune compagnie aeree e navali possono richiedere la vaccinazione antirabbica per il trasporto di animali in Sardegna (non più però obbligatorio) o altre isole.
Se il proprio animale viene morso o graffiato da un altro animale sconosciuto, per la profilassi della rabbia deve essere tenuto in osservazione per sei mesi mentre, qualora sia già vaccinato il periodo è ridotto a due mesi.

Responsabilità civile per danni cagionati da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Per caso fortuito deve intendersi qualsiasi avvenimento imprevedibile, inevitabile e di assoluta eccezionalità che esclude la colpevolezza del soggetto agente. Per tutelarsi come detentore di un cane si consiglia la stipula di un’assicurazione per la copertura dei danni cagionati dal proprio animale o richiedere che il cane sia assicurato in caso di suo “utilizzo”. La mancanza di una copertura assicurativa, non esclude in alcun modo, la sussistenza di un risarcimento del danno arrecato. Nel caso in cui il cane tenuto in qualità di dog sitter, cagiona dei danni a cose, animali e/o persone, ci rende responsabili civilmente Il danneggiato ha il diritto di chiamare in causa sia il proprietario dell’animale, sia il relativo detentore, seppur temporaneo, ossia il dog sitter. (art. 2052 C.C.) Il proprietario dell’animale, in caso di condanna al risarcimento, ha diritto di regresso nei confronti del dog sitter (comunque il detentore anche temporaneo), poiché si era affidato a quest’ultimo per la custodia e cura del cane.
Cane in pensione o affidato al dog sitter

Affidare il cane ad una persona, servizio di dog sitting o ad una struttura organizzata come pensione e/o asilo per cani costituisce un contratto di deposito ex artt. 1766 e seguenti del Codice Civile: “Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.” La persona che prende in custodia il cane (depositario) deve custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia pertanto è responsabile per eventuali danni subiti dall’animale (se questo perisce o subisce lesioni) e ha l’obbligo di risarcire il proprietario, per i danni materiali e morali derivanti dalla perdita o danneggiamento all’animale.

L’addestramento del cane e la Legge

Legge n. 201/2010, legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia stabilisce che nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili. Questa disposizione va a rafforzare l’articolo sul “maltrattamento di animali” e a complemento dell’Ordinanza del Ministero della Salute del settembre 2013.

Fonte www.oipa.org

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